Art. 30-sexies — Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti
Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo' concernere una o piu' categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. ((2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies)) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 30 giugno 2022
