Art. 11 — Commissione consultiva
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 86.
Abrogato dal 21 luglio 2007
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 86.
Abrogato dal 21 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2004 al 21 luglio 2007. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nella materia di cui al presente decreto, le funzioni tecnico-consultive continuano ad essere svolte dalla commissione competente in materia di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Il Ministro della salute, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore alimentare, della varieta' dei possibili ingredienti e della rilevanza che gli aspetti dietetici e nutrizionali esercitano nei confronti dello stato di salute, definisce, con proprio decreto, i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1 e i termini del mandato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, comunque, ad invarianza di spesa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169~art11 · fonte del testo
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