Art. 1 — Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di controlli igienico sanitari all'importazione

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e' comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo. 2. Per i fini di cui al comma 1 e' stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

  • a)l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede e' resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
  • b)l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata puo' essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);
  • c)i criteri e le modalita' con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale e' comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • d)gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.». L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, e' sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 11 maggio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;168~art1 · fonte del testo

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