Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
All'articolo 121-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva la competenza della Consob di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Testo vigente dal 9 gennaio 2020
