Art. 1 — Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari assicurativi ivi indicati» sono soppresse;
- b)al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
- c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.»;
- d)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;»;
- e)al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti: «individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati». All'articolo 4-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse; L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. All'articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale»;
- b)al comma 1, lettera l), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto;».
Testo vigente dal 9 gennaio 2020
