COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 2 Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ((e per il personale delle Forze armate)) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1999, n. 266

2

La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati".

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/2007

    Questione inammissibile
    5 aprile 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo. Invero, le questioni proposte - la prima delle quali è analoga a quella già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 387 del 2002 - sono formulate in via alternativa. Inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall'altro, mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali da compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative al collocamento in ausiliaria; conseguentemente, non è univoco il riferimento all'asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto il rimettente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate in via alternativa v., ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 192/2004, n. 215/2005 e n. 9/2006.

    Art. 3 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 387/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto stesso e perciò anche degli appartenenti al corpo ad ordinamento civile della Polizia di Stato. L'applicabilità a tale personale del beneficio costituito dall'incremento del montante dei contributi, di cui al comma 7 della norma impugnata - con carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria - e la possibilità di optare per esso, riconosciuta in alternativa al personale ad ordinamento militare, attestano la sostanziale uniformità di trattamento esistente tra le varie Forze di polizia, il che esclude ogni lesione del principio di eguaglianza. È può anche escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., poiché le regole di buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.

    Art. 3 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 7 luglio 2017. 7 parole aggiunte.

… di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare aggiunto: e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165~art3 · fonte del testo