Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.lgs. 165/1997
  • art. 2legge 335/1995
  • art. 1legge 335/1995

citata

  • art. 1d.lgs. 165/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto

legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe

conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime

previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale

militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico

impiego), promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di

Catania, sul ricorso proposto da Zanghi' Salvatore contro il

Ministero dell'interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie

speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Zanghi' Salvatore, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore

Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Aldo Tigano per Zanghi' Salvatore e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da un ispettore

superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento

col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di

collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale

della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2,

comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi

97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in

materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei

trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del

personale non contrattualizzato del pubblico impiego);

che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di

età, a decorrere dal 1 settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto

ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, secondo quanto disposto dalla norma

impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima

la quale, letta in coordinamento con l'art. 1 dello stesso decreto

legislativo, dimostra che il collocamento in ausiliaria è un

istituto che riguarda esclusivamente il personale militare, sicché,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto

del presente giudizio non sarebbe suscettibile di una lettura

estensiva;

che l'esclusione dell'ausiliaria per il personale

appartenente alla Polizia di Stato, cioè non avente una struttura

"militare", appare tuttavia al Tribunale amministrativo regionale in

contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che i rigorosi limiti temporali di applicabilità di tale

istituto, infatti, non possono giustificarsi per il fatto che il

personale militare venga collocato a riposo prima di quello della

Polizia di Stato, perché l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del

1997 ha equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio

nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 1, di modo che la

denunciata diversità di trattamento fra le varie Forze di polizia

sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;

che la menzionata esclusione appare al remittente in

contrasto anche con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione,

perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in

ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto

personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire

agli appartenenti alla Polizia di Stato di essere utilizzati in

mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella

privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di

fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del

tutto corrispondente a quella del personale militare;

che il Tribunale amministrativo regionale, pertanto, chiede a

questa Corte una sentenza che dichiari l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede

la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale

indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997;

che si è costituito in giudizio il ricorrente, insistendo

per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997,

n. 165, nella parte in cui non prevede la possibilità di

collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1

del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia

di Stato, corpo ad ordinamento civile;

che il giudice remittente, nel prospettare le presunte

violazioni degli invocati parametri costituzionali, ha omesso di

tenere presente che il comma 7 del denunciato art. 3 del decreto

legislativo n. 165 del 1997 prevede per il personale "di cui

all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria

che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età" un

incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque

volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata

per l'aliquota di computo della pensione;

che in tal modo il legislatore delegato dimostra di aver

accolto, su questo punto, i suggerimenti emersi nel corso del

dibattito svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei

deputati in sede di emanazione del parere sullo schema di decreto

legislativo predisposto dal Governo;

che l'incremento del montante contributivo individuale,

traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico

effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il

personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto

dell'ausiliaria;

che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in

questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento

tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad

ordinamento militare il menzionato incremento del montante

contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria,

previa opzione dell'interessato";

che, pertanto, la presunta violazione del principio di

eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio

alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale

che da quest'ultima è escluso;

che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 della

Costituzione, vengono meno anche le censure prospettate in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché le regole del

buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di

continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in

servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i

parametri richiamati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo

30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite

dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e

dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale

generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché

del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di

Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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