Art. 1 — Modifiche al codice civile
Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis e' abrogato. All'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».
Testo vigente dal 11 novembre 2024
