Art. 10 — Controllo di legittimità degli atti
Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di legittimita', dandone comunicazione al Ministero. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimita' il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
