Art. 14 — Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi

[1]I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a)

[2]a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a)

[3]a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Testo vigente dal 2 gennaio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163~art14 · fonte del testo

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