Art. 10 — Revoca della licenza di esplorazione
La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:
- a)qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;
- b)qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;
- c)qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso e' tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.
Testo vigente dal 4 ottobre 2011
