Art. 32 — Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria
Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al personale appartenente ((alla carriera dei funzionari tecnici)) e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e ((alla carriera dei funzionari tecnici)) e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
