Art. 33 — Impiego in operazioni di polizia e di soccorso
Il personale dei ruoli tecnici puo' essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni.
Testo vigente dal 2 ottobre 2010
