Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:

  • a)il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
  • b)chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento dei valori limite e' stato determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
  • c)chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali istruzioni. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o contraffa' l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta prevista dall'articolo 4 e' assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul mercato, ad un'attivita' prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.

Testo vigente dal 2 maggio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-27;161~art6 · fonte del testo

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