Art. 4 — Etichettatura
I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
- a)il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l;
- b)il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu' confezioni differenti.
Testo vigente dal 2 maggio 2006
