Art. 1 — Campo di applicazione e finalità
Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di etichettatura dei prodotti.
Testo vigente dal 2 maggio 2006
