Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera c-ter), e' aggiunta la seguente: «c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.»;
- b)al comma 3, la parola «extraeuropei» e' sostituita dalle seguenti: «di un Paese terzo».
Testo vigente dal 7 dicembre 2020
