Art. 5 — Commissione di concorso

l. La commissione del concorso per esami e' nominata, ((almeno)) quindici giorni ((prima dell')) inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito ((almeno)) la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. ((1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.)) 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione ((o di supplenti)), il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. 3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; ((nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di inquadramento teorico-sistematico.)) ((I criteri per la valutazione delle prove orali)) sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1. 4. Il presidente della commissione e gli altri componenti ((, effettivi o supplenti,)) possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. 5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta. 6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. ((6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.)) 7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni. 8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. 10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.

Testo vigente dal 23 giugno 2023

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

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l. La commissione del concorso per esami e' nominata, tolto: nei quindici giorni antecedenti l'inizio aggiunto: almeno quindici giorni prima dell' inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di … I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito aggiunto: almeno la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano … da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame,tolto: ... nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo … e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. aggiunto: 1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione aggiunto: o di supplenti, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il … successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; aggiunto: nel definire i criteri per la valutazione aggiunto: omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la … modalita' previste dal comma 1. 4. Il presidente della commissione e gli altri componentiaggiunto: , effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di … esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidatoaggiunto: . 6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. 7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160~art5 · fonte del testo

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