Art. 3 — Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge ((...)) in una o piu' sedi stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso. ((Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese di settembre di ogni anno)) con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti ((tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis)). Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

7

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 605) che il contributo introdotto e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 21 giugno 2022. 9 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge tolto: con cadenza di norma annualeaggiunto: ... in una o piu' sedi stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso. Il concorso tolto: e' banditoaggiunto: , fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese di settembre di ogni anno con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti aggiunto: tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati … magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. tolto: 4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura … anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegatiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160~art3 · fonte del testo

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