Art. 46-quinquies — Audizioni
Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unita', l'audizione puo' essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.
Testo vigente dal 21 aprile 2024
