Art. 10-bis — Fascicolo personale del magistrato

Ferma la disciplina del fascicolo personale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Consiglio superiore della magistratura e' istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, tenuto in modalita' informatica secondo le disposizioni dettate dal Consiglio medesimo. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di attivita':

  • a)i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attivita', giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonche' i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
  • b)i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b);
  • c)gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno, in modo tale che il numero dei provvedimenti acquisiti sia idoneo a dare effettiva rappresentazione del lavoro del singolo magistrato per ogni anno in valutazione. I criteri di scelta a campione assicurano l'acquisizione di non meno di un terzo dei provvedimenti cautelari e di prevenzione che incidono direttamente sulla liberta' personale e la libera disponibilita' dei beni, nonche' dei provvedimenti che riguardano i minori;
  • d)i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
  • e)i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato;
  • f)le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
  • g)gli atti con i quali e' promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonche' gli atti con i quali e' introdotta e decisa l'azione per la responsabilita' contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
  • h)i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalita', per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;
  • i)gli ulteriori elementi che il Consiglio superiore della magistratura ritiene debbano essere inseriti. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attivita' di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato. Gli atti con i quali e' promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilita' contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilita' disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Testo vigente dal 21 aprile 2024

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