Art. 12 — Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo, la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo». Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere». Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,». La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, e' sostituita dalla seguente: «b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
