Art. 11 — Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo e' inserito il seguente: «2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.». All'articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» e' soppressa la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui al presente comma».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
