Art. 2 — Documenti di entrata e pagamento della spesa
A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonche' trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.
Testo vigente dal 27 dicembre 2019
