Sono compiti del cassiere:

  • a)la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative;
  • b)la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;
  • c)l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;
  • d)la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza;
  • e)la contabilita' dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;
  • f)gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali e' dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.

Testo vigente dal 14 giugno 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;270~art2 · fonte del testo

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