Art. 29 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- b)l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- c)l'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
- d)l'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- e)l'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- f)l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Testo vigente dal 3 agosto 2011
