Art. 18 — Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro
Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";
- b)all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".
Testo vigente dal 7 ottobre 2015
