Art. 18 — Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro

Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";
  • b)all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art18 · fonte del testo

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