Art. 9 — Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.
Testo vigente dal 22 ottobre 2022
