Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che:

  • a)contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
  • b)omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. L'attivita' di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorita' di vigilanza. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.

Testo vigente dal 22 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157~art11 · fonte del testo

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