Art. 12 — Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1069/2009

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36 del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, a condizione che l'allegato XIII del medesimo regolamento non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

Testo vigente dal 31 ottobre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186~art12 · fonte del testo

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