Art. 2 — Unità operative integrate
In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidita' e inabilita' civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unita' operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalita' e criteri per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente dal 14 giugno 1997
