Art. 9 — Termini relativi ai pubblici incanti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Art. 11 cost. · Art. 7 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi · Art. 9 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi · Art. 17 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 1 luglio 2006. 327 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per i pubblici incanti non puo' essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte:
tolto: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
tolto: b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
tolto: c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
tolto: d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art9 · fonte del testo
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