Art. 13 — Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Abrogato dal 20 luglio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Abrogato dal 20 luglio 2017
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2006 al 20 luglio 2017. 290 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalita' di interesse generale di cuiall'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo e' devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformita' alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia degli atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto e' un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;155~art13 · fonte del testo
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