Art. 12 — Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Abrogato dal 20 luglio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Abrogato dal 20 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2006 al 20 luglio 2017. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita'. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attivita' possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;155~art12 · fonte del testo
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