Art. 25 — Disposizioni finali
Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unita', gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sara' effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.
Testo vigente dal 30 aprile 2001
