Art. 27 — Modifiche all'articolo 262 del codice civile
All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
- b)la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
- c)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.";
- d)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";
- e)al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
