Art. 70 — Modifiche all'articolo 536 del codice civile
All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";
- b)al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;
- c)al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
