Art. 21 — Modifiche all'articolo 249 del codice civile
[1]L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 249.
[3]Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita'
[4]L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
