Art. 9 — Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva
Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: " 5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.".
Testo vigente dal 13 giugno 1997
