Art. 17 — Disposizioni finali e transitorie
Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo vigente dal 13 giugno 1997
