Art. 11 — Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Testo vigente dal 13 giugno 1997
