Finalita' e ambito di applicazione Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si e' verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3 a 20 che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali. In tali casi l'applicazione delle medesime disposizioni riveste carattere facoltativo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7. Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio. L'obiettivo dell'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea e' assicurato tramite un Servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali.
Testo vigente dal 6 novembre 2021
