Non conformita' dei componenti di interoperabilita' ai requisiti essenziali Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria, un fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa i requisiti essenziali, adotta per quanto di competenza tutte le misure necessarie per limitare il suo ambito di applicazione, per evitarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne informa immediatamente l'ANSFISA. Se l'ANSFISA constata la non conformita' di cui al comma 1, adotta tutte le misure necessarie per limitare l'ambito di applicazione del componente di interoperabilita', per vietarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da:

  • a)un'inosservanza dei requisiti essenziali;
  • b)un'errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;
  • c)una carenza delle specifiche europee. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, informano immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 2, e adottano provvedimenti conformi alle eventuali conclusioni comunicate dalla Commissione europea. Se la decisione di cui ai commi 1 e 2 risulta da una carenza nelle specifiche europee, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, o se del caso l'ANSFISA, applica una o piu' delle misure seguenti:
  • a)procede al ritiro parziale o totale di tale specifica dalle pubblicazioni nazionali in cui e' iscritta;
  • b)se la specifica interessata e' una norma armonizzata, richiede la limitazione o il ritiro di tale norma ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  • c)richiede la revisione della STI a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797. Se un componente di interoperabilita' munito della dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme ai requisiti essenziali, il fabbricante o il suo mandatario che ha redatto la dichiarazione provvede alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto previsto all'articolo 11. Le misure e i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti, nonche' per le attivita' di cui al comma 5.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art10 · fonte del testo

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