Art. 5 — Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.»;
  • b)agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito denominata «banca dati nazionale unica»";
  • c)agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3, 91, comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a) e b), e 2-bis, le parole: «banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica»;
  • d)all'articolo 88, comma 3-bis, le parole: «Banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica». Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c) e d), 3, comma 1, lettera b). Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 27 ottobre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-13;153~art5 · fonte del testo