Art. 1
Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;
- b)all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.».
Testo vigente dal 27 ottobre 2014
