Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;
  • b)all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.».

Testo vigente dal 27 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-13;153~art1 · fonte del testo

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