Art. 5 — Disposizioni transitorie e finali
Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:
- a)nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
- b)nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
- c)nei confronti del personale assegnato per i postifunzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore puo' richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Testo vigente dal 12 giugno 1997
