[1]Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge.

[2]Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.

[3]Dette norme non si applicano nei riguardi:

  • a)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
  • b)della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
  • c)delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
  • d)delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
  • e)delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
  • f)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
  • g)dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
  • h)del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art1 · fonte del testo

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