Art. 93-bis — Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento
1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023
Testo vigente dal 31 luglio 2025
