Art. 1-bis — Giustizia riparativa
In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunita', delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
