Art. 24 — Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale
Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 438:
- 1)al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;
- 2)al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»;
- 3)al comma 6-ter, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»;
- b)all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»;
- c)all'articolo 442, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
